Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi  sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli  atti  legislativi  qui  riportati.      Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
              Disposizioni in materia di finanza locale
  1. Per garantire la funzionalita' degli enti locali interessati, il
contributo  di  cui  all'articolo  3,  comma  9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito alle province ed
ai  comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno
2000,  (( lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a
decorrere   dall'anno   2002,  ))  da  ripartire  in  proporzione  ai
contributi in precedenza attribuiti.
  2.  A  favore  dei  comuni  destinatari  del finanziamento previsto
dall'articolo  31,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
attribuito  un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri
previsti  dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno
2000, e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.
  3.  ((  A  decorrere dall'anno 2000, )) alle province del Verbano -
Cusio  -  Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella e' attribuito un
contributo  annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per
il  60  per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in
relazione alla popolazione.
  4.  All'articolo  154  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  il  comma  7  e' sostituito dal seguente: "7. Ai componenti
dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese
previsti  per  i  componenti  della  commissione per la finanza e gli
organici  degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene
sul  medesimo  capitolo  di spesa relativo alla citata commissione. I
rimborsi  competono anche, per la partecipazione ad attivita' esterne
di    studio,   di   divulgazione   ed   approfondimento   rientranti
nell'attivita'    istituzionale    dell'Osservatorio.   Il   Ministro
dell'interno  puo'  affidare, nell'anno 2000, ed entro la complessiva
spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la
redazione  di studi e lavori monografici, determinando il compenso in
relazione   alla   complessita'   dell'incarico   ed   ai   risultati
conseguiti".
  4-bis.  ((  All'articolo  208, comma 1, lettera b), del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  "risultavano in
possesso  del  codice  rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in
tesoreria  unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo
2000  il  capitale  sociale"  sono  sostituite dalle seguenti: "erano
incaricate  dello  svolgimento del medesimo servizio a condizione che
il capitale sociale risulti adeguato".
  4-ter.  Il  comma  3  dell'articolo  201  del  citato  testo  unico
approvato   con  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  e'
abrogato.
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato
in  lire  71.953  milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per
l'anno  2001  e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire
15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero  e,  quanto  a  lire  56.602  milioni per l'anno 2000, lire
67.091  milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))
  6.  L'articolo  22,  comma  6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995
ovvero,  se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di
cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni,  e'  mantenuto  l'intervento  finanziario  dello Stato
previsto  dal  medesimo  articolo  12  della  legge  n. 730 del 1986.
All'onere  derivante  dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  6-bis.  (( All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dal
1997 al 1999". ))
  7.  Sino  all'anno  precedente  all'applicazione  della tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo
49  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive
modificazioni,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  7-bis.  ((  Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
1987,  n.  359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987,  n.  440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio
di  cremazione  dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento
di  polizia  mortuaria,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  10 settembre  1990,  n.  285,  nonche'  del  servizio  di
inumazione   in   campo   comune,  e'  limitata  alle  operazioni  di
cremazione,  inumazione  ed esumazione ordinaria nel caso di salma di
persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale
vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a
pagamento  negli  altri  casi.  L'effettuazione  in modo gratuito del
servizio  di  cremazione  e  del servizio di inumazione non comporta,
comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui
si   applica   l'articolo   16,  comma  1,  lettera  a),  del  citato
regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
285 del 1990.
  7-ter.  All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui",
sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni";
    b) in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: "Le operazioni
finanziarie  basate  sulla  cartolarizzazione di crediti di pubbliche
amministrazioni  derivanti  da  trasferimenti  statali  sono  ammesse
soltanto  per  trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto
delle condizioni e modalita' stabilite dal presente comma".
  7-quater.  Al  primo  comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e succcessive modificazioni, dopo le parole: "da altre
aziende  di  credito"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  dalla Cassa
depositi e prestiti". ))
          Riferimenti normativi
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  9,  del
          decreto-legge  27 ottobre  1995,  n.  444,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  20 dicembre  1995,  n.  539
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale):
              "9.  In  ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni
          nel  gettito  dell'ICI  per  effetto  della revisione degli
          estimi  catastali  il  Ministero  dell'interno  provvede ad
          erogare  il  corrispondente contributo dello Stato, nonche'
          un  ulteriore  contributo ad esaurimento degli stanziamenti
          gia'  autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995
          fino  all'importo delle stime gia' comunicate dal Ministero
          dell'interno  per via telematica. Inoltre, alle province ed
          ai  comuni che per effetto dell'art. 3 del decreto legge n.
          41  del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per
          cento  della  spesa  corrente  del  1995,  determinata  dal
          Ministero  dell'interno  sulla  base  dei  dati  consuntivi
          disponibili  mediante  rivalutazione  ai  tassi  inflattivi
          programmati,   e'   concesso   dallo  stesso  Ministero  un
          contributo  di  pari importo nell'anno 1995 entro il limite
          massimo  complessivo  di  lire  105.000  milioni.  Gli enti
          locali  che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali
          nel  1995  sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno
          l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino
          al  sette  per  mille  entro  il 31 luglio 1995, nonche' ad
          utilizzare  l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994
          per il finanziamento delle spese correnti del 1995.".
             - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
              "3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito
          minori  entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale
          sugli  immobili,  a seguito dell'attribuzione della rendita
          catastale  ai  fabbricati classificati nel gruppo catastale
          D,   e'  assegnato  un  contributo  da  parte  dello  Stato
          commisurato  alla  differenza tra il gettito, derivante dal
          predetti  fabbricati,  dell'imposta comunale sugli immobili
          dell'anno  1993  con  l'aliquota  al  4  per mille e quello
          dell'anno  1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per
          mille.   Il   contributo  e'  da  intendere  al  netto  del
          contributo  minimo  garantito, previsto dall'art. 36, comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le
          materie  di  competenza  statale  delegate  o attribuite ai
          comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998 e 1999
          la  spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei
          comuni.  In  caso  di  insufficienza  dello stanziamento le
          spettanze  dei  singoli  comuni sono ridotte in proporzione
          inversa   all'entita'   della   spesa  corrente.  All'onere
          derivante  dall'attuazione  del  presente comma si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".
              - Si riporta il testo integrale degli articoli 154, 201
          e  208,  comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
          modificati dalla presente legge:
              "Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
          degli  enti  locali). - 1. E' istituito presso il Ministero
          dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
          degli enti locali.
              2.  L'Osservatorio  ha  il  compito  di  promuovere  la
          corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed
          umane,   la   salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,
          l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli
          strumenti  applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi
          modelli  contabili.  L'Osservatorio  adotta  iniziative  di
          divulgazione  e di approfondimento finalizzate ad agevolare
          l'applicazione ed il recepimento delle norme.
              3.  L'Osservatorio  presenta  al  Ministro dell'interno
          almeno  una  relazione  annuale sullo stato di applicazione
          delle  norme,  con  proposte di integrazione normativa e di
          principi contabili di generale applicazione.
              4.  Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in
          numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro
          dell'interno  con  proprio  decreto  tra  funzionari  dello
          Stato,  o  di altre pubbliche amministrazioni, professori e
          ricercatori   universitari  ed  esperti.  L'Upi,  l'Anci  e
          l'Uncem   designano  ciascuna  un  proprio  rappresentante.
          L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
              5.  Il  Ministro  dell'interno puo' assegnare ulteriori
          funzioni  nell'ambito  delle finalita' generali del comma 2
          ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
              6.   L'Osservatorio   si   avvale   delle  strutture  e
          dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza
          locale  e  per  i  servizi  finanziari dell'Amministrazione
          civile del Ministero dell'interno.
              7.   Ai   componenti   dell'Osservatorio   spettano  il
          trattamento  economico  ed  i rimborsi spese previsti per i
          componenti  della Commissione per la finanza e gli organici
          degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene
          sul   medesimo  capitolo  di  spesa  relativo  alla  citata
          commissione.    I   rimborsi   competono   anche   per   la
          partecipazione   ad   attivita'   esterne   di  studio,  di
          divulgazione  ed  approfondimento rientranti dell'attivita'
          istituzionale  dell'Osservatorio.  Il Ministro dell'interno
          puo' affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa
          di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri
          la redazione di studi e lavori monografici, determinando il
          compenso in relazione alla complessita' dell'incarico ed ai
          risultati conseguiti.".
              "Art.  201  (Finanziamento  di  opere pubbliche e piano
          economico-finanziario).  -  1. Gli enti locali e le aziende
          speciali  sono  autorizzate  ad  assumere  mutui,  anche se
          assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il
          finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di
          servizi  pubblici,  soltanto se i contratti di appalto sono
          realizzati  sulla  base  di  progetti "chiavi in mano" ed a
          prezzo  non  modificabile  in  aumento,  con  procedura  di
          evidenza   pubblica   e  con  esclusione  della  trattativa
          privata.
              2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto
          generale  comporti una spesa superiore al miliardo di lire,
          gli   enti   di   cui   al   comma  1  approvano  un  piano
          economico-finanziario  diretto  ad  accertare  l'equilibrio
          economico-finanziario  dell'investimento  e  della connessa
          gestione,  anche  in relazione agli introiti previsti ed al
          fine della determinazione delle tariffe.
              3. (Abrogato).
              4.  Le  tariffe  dei servizi pubblici di cui al comma 1
          sono determinati in base ai seguenti criteri:
                a)  la  corrispondenza  tra costi e ricavi in modo da
          assicurare  la  integrale copertura dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
                b)   l'equilibrato   rapporto   tra  i  finanziamenti
          raccolti ed il capitale investito;
                c)  l'entita'  dei  costi  di  gestione  delle opere,
          tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del
          servizio.".
              "Art. 208 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di
          tesoreria).  -  1.  Gli  enti  locali  hanno un servizio di
          tesoreria che puo' essere affidato:
                a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province,
          le  citta'  metropolitane,  ad  una  banca  autorizzata,  a
          svolgere   l'attivita'  di  cui  all'art.  10  del  decreto
          legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
                b)  per  i  comuni  non  capoluoghi  di provincia, le
          comunita'  montane  e le unioni di comuni, anche a societa'
          per  azioni  regolarmente  costituite  con capitale sociale
          interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi
          per  oggetto  la  gestione  del  servizio di tesoreria e la
          riscossione  dei  tributi degli enti locali e che alla data
          del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del
          medesimo  servizio  a  condizione  che  il capitale sociale
          risulti  adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa
          vigente per le banche di credito cooperativo;
                c) altri soggetti abilitati per legge.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22,  comma  6, del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1995, n. 341 (Misure
          dirette  ad  accelerare  il  completamento degli interventi
          pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
          depresse):
            "6.  Il  termine  del 30 giugno 1990 previsto dall'art. 5
          della  legge  31 maggio  1990,  n.  128,  e'  ulteriormente
          prorogato  al  31 dicembre  1995  per  la conclusione delle
          procedure   concorsuali.   Il   predetto   termine   e'  da
          considerare   perentorio   ai   fini   del   riconoscimento
          dell'intervento  finanziario dello Stato previsto dall'art.
          12,  comma  5,  della  legge  28 ottobre  1986,  n.  730, e
          successive modificazioni e integrazioni.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  della  legge
          28 ottobre   1986,  n.  730  (Disposizioni  in  materia  di
          calamita' naturali):
              "Art.  12.  -  1.  Il  personale convenzionato da enti,
          amministrazioni  e  dai  Commissari straordinari di Governo
          con  i  fondi  appositamente  stanziati e in relazione alle
          esigenze   dei   terremoti  del gennaio  1968  in  Sicilia,
          del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata,
          del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino
          e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio,
          del  29 aprile  1984  in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in
          Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area
          flegrea  nonche' del programma costruttivo di cui al titolo
          VIII  della  legge  14 maggio  1981, n. 219, che risulta in
          servizio  alla data del 31 marzo 1986, o che abbia comunque
          prestato servizio per almeno un anno, e' immesso, a domanda
          da   prodursi   entro   sessanta   giorni   dalla  data  di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          e  previo superamento di un concorso riservato al personale
          in  possesso  dei requisiti di cui al presente articolo, in
          ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti
          o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.
          Il  personale  in  servizio  presso  i Commissari di cui al
          richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli
          speciali  istituiti  dalla regione Campania e dal comune di
          Napoli.  Il  personale  degli enti non territoriali e delle
          societa'  a  partecipazione  statale  convenzionati  con il
          Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile e'
          immesso  nei  ruoli  speciali  istituiti  presso le regioni
          territorialmente competenti.
              2.  La  immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1
          e'  subordinata  al  possesso  dei  requisiti richiesti per
          l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'eta', e al
          superamento  del  concorso  previsto dal medesimo comma, da
          svolgere  secondo modalita' stabilite ai sensi del comma 6.
          Non  possono  in  ogni  caso  essere  ammessi al concorso i
          soggetti  sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza
          ai  sensi  delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio
          1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
              3.  Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui
          ai  commi 1 e 2, immissione nei ruoli speciali i dipendenti
          di  ogni  ente ed amministrazione anche statale che abbiano
          svolto  attivita'  di  servizio  in  relazione  agli eventi
          sismici indicati al comma 1.
              4.  Il  trattamento economico del personale immesso nei
          ruoli  speciali  previsti  dal  presente articolo e' pari a
          quello  iniziale del livello di inquadramento rideterminato
          sulla  base  di  una anzianita' pari al periodo di servizio
          prestato.
              5.   L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  posto  a  carico  del  fondo  per  la protezione
          civile,  e'  valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e
          in  lire  40  miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
          L'importo  di  lire  40  miliardi  costituisce  base  per i
          trasferimenti  statali  agli  enti  interessati  negli anni
          successivi.
              6.  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione
          civile  determina con proprie ordinanze criteri e modalita'
          di applicazione del presente articolo.
              7.  Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento
          dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data
          del 30 giugno 1987.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 53, comma 10, della
          legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2001),  come modificato dalla presente
          legge:
              "10.   A  decorrere  dall'anno  2001,  i  trasferimenti
          erariali  agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati
          di  lire  500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni
          destinate  alle  province,  lire 420.000 milioni ai comuni,
          lire  20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita'
          montane  per  l'esercizio  associato  delle funzioni e lire
          30.000   milioni   alle   comunita'   montane.   I maggiori
          trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli
          comuni  sono  attribuiti  in  proporzione all'ammontare dei
          trasferimenti  a  ciascuno  attribuiti  per  l'anno  2000 a
          titolo  di  fondo  ordinario,  fondo  consolidato  e  fondo
          perequantivo.   Per   le   comunita'   montane   i maggiori
          trasferimenti   sono   prioritariamente   attribuiti   alle
          comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al
          1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con
          territorio  montano,  in  misura  pari  a  lire  20.000 per
          ciascun   nuovo  residente  nel  territorio  montano  della
          comunita'.  I  restanti  contributi erariali spettanti alle
          comunita'  montane  sono  attribuiti  in  proporzione  alla
          popolazione residente nei territori montani.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  49  del  decreto
          legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  delle
          direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
          pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
          imballaggio):
              Art.  49 (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per
          lo  smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo
          XVIII  del titolo III del testo unico della finanza locale,
          approvato  con  regio  decreto  14 settembre 1931, n. 1175,
          come  sostituito  dall'art.  21  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III
          del  decreto  legislativo  15 novembre  1993,  n.  507,  e'
          soppressa  a  decorrere  dai  termini  previsti  dal regime
          transitorio,  disciplinato  dal regolamento di cui al comma
          5,  entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale
          copertura  dei  costi  del servizio di gestione dei rifiuti
          urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
              1-bis.  Resta,  comunque, ferma la possibilita', in via
          sperimentale,  per  i  comuni  di deliberare l'applicazione
          della tariffa ai sensi del comma 16.
              2.  I  costi  per  i servizi relativi alla gestione dei
          rifiuti   urbani  e  dei  rifiuti  di  qualunque  natura  o
          provenienza  giacenti  sulle  strade  ed  aree  pubbliche e
          soggette  ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante
          l'istituzione di una tariffa.
              3.  La  tariffa  deve essere applicata nei confronti di
          chiunque  occupi  oppure conduca locali, o aree scoperte ad
          uso  privato  non  costituenti  accessorio o pertinenza dei
          locali  medesimi,  a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
          zone del territorio comunale.
              4.  La  tariffa e' composta da una quota determinata in
          relazione   alle   componenti   essenziali  del  costo  del
          servizio,  riferite in particolare agli investimenti per le
          opere   e   dai  relativi  ammortamenti,  e  da  una  quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito,  e  all'entita' dei costi di gestione, in modo che
          sia   assicurata   la  copertura  integrale  dei  costi  di
          investimento e di esercizio.
              4-bis.   A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  che
          precede  i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i
          comuni   sono   tenuti   ad   approvare   e   a  presentare
          all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario
          e la relazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
              5.   Il  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'Industria  del Commercio e dell'Artigianato,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e
          Bolzano  elabora  un  metodo  normalizzato  per definire le
          componenti   dei   costi   e   determinare  la  tariffa  di
          riferimento,   prevedendo   disposizioni   transitorie  per
          garantire  la graduale applicazione del metodo normalizzato
          e    della    tariffa   ed   il   graduale   raggiungimento
          dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
          dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
              6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
          utenza e territoriali.
              7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione   della  tariffa  nonche'  per  orientare  e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione del presente decreto.
              8. La tariffa e' determinata dagli enti locali anche in
          relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
          servizio.
              9.  La  tariffa  e'  applicata dai soggetti gestori nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
              10.  Nella  modulazione  della  tariffa sono assicurate
          agevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per la raccolta
          differenziata  delle frazioni umide e delle altre frazioni,
          ad  eccezione  della  raccolta differenziata dei rifiuti di
          imballaggio  che  resta  a  carico  dei  produttori e degli
          utilizzatori.  E  altresi'  assicurata la gradualita' degli
          adeguamenti   derivanti  dalla  applicazione  del  presente
          decreto.
              11.  Per  le successive determinazioni della tariffa si
          tiene   conto   degli   obiettivi  di  miglioramento  della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.
              12.  L'eventuale  modulazione della tariffa tiene conto
          degli  investimenti  effettuati  dai  comuni  che risultino
          utili ai fini' dell'organizzazione del servizio.
              13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il
          servizio.
              14.  Sulla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati  che  il  produttore dimostri di aver avviato al
          recupero  mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
          effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
              15.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
          puo'  essere  effettuata con l'obbligo del non riscosso per
          riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
          del  presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
              16.  In  via  sperimentale i Comuni possono attivare il
          sistema  tariffario anche prima del termine di cui al comma
          1.
              17.   E'   fatta   salva   l'applicazione  del  tributo
          ambientale  di  cui  all'art.  19  del  decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504".
              - Si riporta il testo dell'art. 31, commi 7 e 23, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              "7.  Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i
          criteri  di  commisurazione  della tassa per lo smaltimento
          dei  rifiuti  solidi urbani adottati per le tariffe vigenti
          nell'anno  1998. I comuni possono adottare sperimentalmente
          il  pagamento  del  servizio  con  la  tariffa.  I relativi
          regolamenti  non  sono  soggetti al controllo del Ministero
          delle finanze.
              Omissis.
              23.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 61, comma
          3-bis,  del  decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
          come  modificato  dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
          l'anno  1999,  ai  fini  della  determinazione del costo di
          esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime
          di   privativa   comunale,  i  comuni  possono  considerare
          l'intero  costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani
          di  cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, e successive modificazioni.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  4, del
          decreto-legge   31 agosto  1987,  n.  359  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29 ottobre   1987  n.  440
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):
              "4.  La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 ottobre  1975, n. 803, e'
          servizio  pubblico  gratuito  al  pari  della inumazione in
          campo  comune indicata all'art. 68 del predetto decreto del
          Presidente  della Repubblica. Il costo per le cremazioni di
          salme  di  persone  non  indicate  all'art.  48  del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 803 del 1975,
          eseguite  per  conto di comuni sprovvisti di apposita area,
          e'  rimborsato  dai  comuni nei quali le persone avevano in
          vita  la  residenza  all'ente gestore dell'impianto secondo
          una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto
          del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.
              - Il   capo   XVI  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 settembre  1990,  n.  285  (Approvazione del
          regolamento di polizia mortuaria), reca: "Cremazione".
              - Si  riporta  l'art.  16,  comma  1,  lettera  a), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
          n. 285.
              "1.   Il   trasporto   delle   salme,   salvo  speciali
          disposizioni dei regolamenti comunali, e':
                a)   a   pagamento,  secondo  una  tariffa  stabilita
          dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi.".
            - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 32, della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "32.   In  deroga  a  quanto  eventualmente  previsto  da
          normative  in  vigore,  anche  a  carattere speciale, per i
          mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
          carico  dello  Stato,  di  importo  pari  o inferiore a 100
          miliardi  di  lire,  il  tasso di interesse non puo' essere
          superiore  a  quello  indicato  periodicamente,  sulla base
          delle  condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  con apposita
          comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i
          mutui  e  per  le  obbligazioni  di importo superiore a 100
          miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile
          deve essere previamente concordato dai soggetti interessati
          con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica. Qualora le predette modalita' non
          risultassero  applicate, l'eventuale maggior costo gravera'
          sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla
          cartolarizzazione  di  crediti di pubbliche amministrazioni
          derivanti  da  trasferimenti  statali sono ammesse soltanto
          per  i  trasferimenti  previsti  da  norme  vigenti  e  nel
          rispetto   delle   norme   vigenti  e  nel  rispetto  delle
          condizioni e modalita' stabilite nel presente comma.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5, primo comma, della
          legge   24 dicembre  1957,  n.  1295  (Costituzione  di  un
          Istituto  per  il  credito sportivo con sede in Roma), come
          modificato dalla presente legge:
              "L'Istituto  puo'  concedere  contributi agli interessi
          sui  mutui anche se accordati da altre aziende di credito e
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  per le finalita' della
          presente  legge, con le disponibilita' di un fondo speciale
          costituito  presso  l'Istituto medesimo e alimentato con il
          versamento  da  parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per
          cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici
          a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n.  496,  nonche'  con  l'importo  dei  premi  dei concorsi
          medesimi colpiti da decadenza.".